In caso di incendio vanno verificate le responsabilità del proprietario del bene colpito (che sia un edificio, un complesso, una fabbrica, ecc.).
Se quest’ultimo ha omesso comportamenti doverosi, non ha rispettato normative di sicurezza oppure si è comportato in modo imprudente, può rispondere dell’accaduto a livello penale.
Il codice, infatti, punisce l’incendio colposo con la reclusione da uno a cinque anni.
A livello civile, poi, il proprietario è tenuto a risarcire il danno cagionato a cose o persone, a meno che non provi il caso fortuito.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO?
Il proprietario del bene in cui si è sviluppato l’incendio assume una «posizione di garanzia» rispetto al bene stesso.
Significa che egli ha il potere, e conseguentemente l’obbligo, di prendere tutte le precauzioni necessarie per scongiurare il pericolo di incendio.
Se non lo fa e il propagarsi delle fiamme è dipeso da una sua condotta colposa, la legge lo considera responsabile di quanto successo.
QUANDO IL PROPRIETARIO E’ COLPEVOLE?
Il proprietario è colpevole quando ha causato l’incendio per negligenza, imperizia, imprudenza o per non aver osservato normative che gli imponevano determinati obblighi.
Egli, pur non appiccando intenzionalmente il fuoco, si rende protagonista di azioni o omissioni determinanti, da cui deriva un grave pericolo per l’incolumità pubblica.
INCENDIO COLPOSO: LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL PROPRIETARIO
Dal lato civile, il proprietario del bene è responsabile se l’incendio cagiona danni a soggetti terzi o a cose di loro proprietà.
Secondo il codice, infatti, «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Egli è tenuto a risarcire sia i danni materiali (il valore economico delle cose che hanno preso fuoco), sia i danni morali e alla salute che scaturiscono dall’incendio.
GLI IMPIANTI ANTINCENDIO PER ESSERE A NORMA SECONDO LA UNI 9795 DEVONO AVERE UN COMBINATORE TELEFONICO CERTICATO EN5421 E IL COLLEGAMENTO CON UNA CENTRALE OPERATIVA CERTIFICATA EN50518, SE NON PRESIDIATI SUL POSTO DA PERSONALE H24 ADDETTO ALL’ANTINCENDIO.