“Il condominio in cui abito è attraversato da una galleria commerciale soggetta a pubblico passaggio, nella quale insiste anche il portone d’ingresso alle abitazioni. Possiamo installare un sistema di videosorveglianza per tutelarci da furti, atti di vandalismo e, in generale, dalla microcriminalità che, purtroppo, sempre più spesso affligge il nostro quartiere? Cosa prevede l’Autorità Garante al proposito?”
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 sulla tutela dei dati personali (più noto come GDPR) è radicalmente cambiato l’approccio al trattamento dei dati, inclusi quelli della videosorveglianza, attraverso il principio di responsabilizzazione, che sposta l’attenzione dal Garante al Titolare del trattamento per quanto concerne l’individuazione delle finalità, delle misure di sicurezza e dei tempi di conservazione dei dati.
L’Autorità di controllo ha ribadito che dev’essere il Titolare a individuare lo scopo per il quale intende installare un sistema di videosorveglianza, giustificando la scelta non solo dal punto di vista economico ma, soprattutto, dal punto di vista della ragionevolezza, rispetto a soluzioni concorrenti ma considerate meno idonee o economicamente insostenibili.
Sulla base della finalità e delle circostanze della rilevazione, dovranno poi essere adottate adeguate misure di sicurezza e valutati i giusti tempi di conservazione (di solito, 24 ore nei giorni feriali e 72 nei fine settimana, sono considerati ragionevoli).
Nel caso prospettato, eventuali fatti antecedenti l’esistenza di un impianto di videosorveglianza (danneggiamenti, aggressioni, furti, ecc.) possono sicuramente giustificarne l’installazione, anche su una porzione condominiale soggetta a pubblico passaggio, poiché sarebbe improponibile, per esempio, un impianto di allarme, che contrasterebbe con la finalità di lasciare libero il transito pedonale anche nelle ore notturne.
Per evitare usi impropri e compiti gravosi, l’impianto potrebbe essere affidato a un Istituto di Vigilanza o alla stessa ditta installatrice, con uno specifico accordo che li individui responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, sollevando il Titolare (cioè il condominio) sia dalla necessità di mantenere aggiornate le misure di sicurezza sia dall’onere di accedere alle immagini in caso di evento rilevante (per esempio, per scaricarle e consegnarle alle Forze dell’Ordine).
LA DELIBERAZIONE PER LE DECISIONI CHE RIGUARDANO L’IMPIANTO DEVE ESSERE ASSUNTA AI SENSI DELL’ART. 1136 CC, MEDIANTE DELIBERA DELL’ASSEMBLEA, CON LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA METÀ DEI MILLESIMI CONDOMINIALI.
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