Videosorveglianza: accesso ai dati conservati

«Sono rimasto coinvolto in un incidente stradale in prossimità di un incrocio in cui sono presenti videocamere comunali di sorveglianza. L’assicurazione mi sta creando problemi per il risarcimento. Posso chiedere al comune di accedere ai filmati?»

Risponde l’esperto di Data Protection.

Per quel che posso dedurre dal testo del quesito, temo che i tempi di conservazione dei dati siano ormai decorsi (per la Pubblica Amministrazione, normalmente, si tratta di sette giorni dall’inizio della registrazione), ma può comunque fare un tentati­vo, dato che potrebbe essere stata formulata analoga richiesta dalle Forze dell’Ordine intervenute a rilevare l’incidente e i filmati potrebbero quindi essere stati estratti e conservati per le esigenze peritali.

In linea generale, l’accesso ai dati conservati in un impianto di videosorveglianza, pubbli­co o privato, è consentito a chiunque abbia interesse legittimo a consultarli (per esempio, per essere rimasto coinvolto in un incidente ripreso dalle telecamere), rientrando tale facoltà tra quelle generali del diritto di accesso di cui all’art. 15 del Reg. UE 679/2016.

Il titolare del trattamento, a seguito della richiesta, deve attivarsi tempestivamente per preservare i dati dalla cancellazione automatica e, comunque, dare riscontro all’inte­ressato entro trenta giorni, salvo che non sussistano fondate esigenze di differimento del termine.

Accesso ai dati per immagini riprese in luogo pubblico

L’argomento è stato per lungo tempo in discussione, soprattutto per l’orientamento restrittivo dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali rispetto al diritto di accesso ai dati e ai tempi di conservazione ma, di recente, la giurisprudenza ha nuova­mente confermato che non sussistono ragioni di particolare riservatezza per l’accesso a immagini che riprendono un luogo soggetto a pubblico passaggio e che, anche nell’ipotesi di impianto di videosorveglianza situato in spazi comuni condominiali, è possibile ef­fettuare le riprese per finalità di tutela del patrimonio o di altri interessi giuridicamente rilevanti, senza per questo comprimere eccessivamente il diritto alla riservatezza altrui (che, peraltro, non è il diritto all’intimità, ma il diritto di tenere sotto controllo i propri dati personali, e in tal senso va interpretato).

Anzi, nel caso di un soggetto pubblico, a supporto del diritto di accesso di cui all’art. 15 già citato, interviene anche l’art. 24 della L. 241/1990 che attribuisce l’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione a chiunque sia portatore di un legittimo interesse, come nel caso in esame.

Non si rileva, al contrario, l’esistenza di un Regolamento Comunale o di un atto am­ministrativo che precluda l’accesso, poiché la gerarchia delle fonti non consente a tale disciplina di rango secondario di derogare a un Regolamento comunitario o a una Legge dello Stato.


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